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n.24 Divieto di fumo

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, stabilisce il divieto assoluto di fumo, anche con sigarette elettroniche, in tutti i locali e servizi dell’Istituto, senza eccezione alcuna, ivi compresi i cortili adiacenti, gli ingressi e tutte le altre pertinenze esterne della scuola. Il mancato rispetto del divieto di fumo, oltre a una sanzione amministrativa di € 55,00, da pagare
entro 60 giorni mediante modello F23 codice tributo 131T, comporterà provvedimenti disciplinari, come previsto dal Regolamento di disciplina per gli studenti. Esiste l’obbligo legislativo di provvedere all’accertamento della eventuale infrazione e il dirigente o i suoi delegati, in qualità di accertatori, assumono veste di “Pubblico Ufficiale”, dovendo redigere il
Verbale di infrazione e potendo richiedere documenti di riconoscimento; pertanto il rifiuto alle richieste degli accertatori è sanzionato da ulteriori disposizioni legislative. Gli accertatori saranno coadiuvati da tutto il personale ATA e Docente. Si precisa che, come previsto dal Regolamento di disciplina per gli studenti, il richiamo scritto (nota disciplinare su registro
elettronico) per i trasgressori al divieto di fumo, è, in primo luogo, irrogato dal docente di classe. Si rammenta che la reiterazione di infrazioni comporta l’ammonizione scritta e nei casi più gravi l’allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni.