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Esame di Stato

L’Esame di Stato costituisce una tappa fondamentale del processo di formazione dello studente.

È ammesso all’Esame di Stato lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

  1. ha frequentato nell’ultimo anno di corso almeno tre quarti del monte ore annuale. Sono previste deroghe per casi eccezionali, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 2009. Le istituzioni scolastiche valuteranno le deroghe rispetto al requisito di frequenza con riferimento alle specifiche situazioni;
  2. ha conseguito, nello scrutinio finale, un voto di almeno sei decimi in ciascuna disciplina e in condotta. Il consiglio di classe può eccezionalmente deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione anche in presenza di un voto inferiore a sei decimi in una sola disciplina;
  3. ha partecipato alle prove INVALSI dell’ultimo anno di corso predisposte per l’accertamento dei livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
  4. ha partecipato alle attività di alternanza scuola lavoro nel secondo biennio (terzo e quarto anno) e nell’ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio (150 ore per l’indirizzo tecnico, 100 per il percorso liceale).

Per l’A.S. 2023-24 l’applicazione del requisito di cui al punto 4 è stata sospesa.

Per quanto riguarda la predisposizione del CURRICULUM DELLO STUDENTE, attività che coinvolge segreterie scolastiche, commissioni d’esame e studenti stessi, si rimanda alle indicazioni contenute nelle seguenti guide

Guide alla redazione del Curriculum dello Studente

 Presentazione: il Curriculum dello Studente (1.4 MB)

 Guida Rapida: Contenuti e compilazione del Curriculum dello Studente (2.1 MB)

Credito scolastico e formativo

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un punteggio denominato credito scolastico. Il punteggio assegnato esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico di riferimento, con riguardo al profitto e tenendo conto anche della assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative.

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel testo dell’Ordinanza.

Prove d’esame

Le prove d’esame sono stabilite dall’art. 17 del d. lgs 62/2017 e consistono in una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, e da una seconda prova scritta nazionale incentrata sulla disciplina caratterizzante del corso di studi (individuata dal d.m. 26 gennaio 2024, n. 10). Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo venti punti per la prima prova scritta e di venti punti per la seconda prova scritta. Per la valutazione dal colloquio sono disponibili 20 punti. Il punteggio è attribuito secondo la griglia di valutazione di cui alla griglia allegata

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2023/2024, è il seguente:

– prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);

– seconda prova in forma scritta: giovedì 20 giugno 2024 (durata della prova: sei ore);

la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

La seconda prova scritta, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. In merito alle modalità di svolgimento delle prove, ed in particolare all’utilizzo di cellulari, apparecchiature elettroniche e rete internet nei giorni delle prove scritte, si rimanda alla circolare specifica che sarà pubblicata al riguardo

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Nel corso del colloquio il candidato dimostra :

  • di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  • di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
  • di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo dell’Ordinanza Ministeriale

Ordinanza Ministeriale Esami di Stato secondo ciclo 2022/2023 (794.5 KB)

Allegato B1: materie caratterizzanti per i Licei (115.6 KB)

Allegato B2: materie caratterizzanti per gli Istituti Tecnici (86.1 KB)

OM_Esami_di_Stato_Griglia_valutazione_orale.pdf

Voto finale

Il voto finale dell’Esame di Stato è determinato dalla somma dei punteggi del credito totale e di quelli relativi alle prove d’esame, per un massimo di 100. Il voto minimo indispensabile per superare l’esame è 60.

Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, si può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti. 

È prevista infine l’attribuzione della lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione a condizione che:

  • abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  • abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per la prova d’esame.